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Nuovo Modello di Convenzione Fiscale OCSE – art.4 residenza delle persone fisiche

La nuova versione  del Model Tax Convention on Income and Capital rivisita – tra le atre – il concetto di residenza per le persone fisiche, fornendo una serie di chiarimenti all’interno del Commentario da applicare nei casi di doppia residenza, in
modo da prevenire possibili “conflitti” tra gli Stati contraenti.
 
La residenza convenzionale delle persone fisiche
Il Modello di Convenzione dedica al concetto di residenza delle persone fisiche l’articolo 4, che contiene la definizione di residenza convenzionale, rinviando in sostanza alla normativa interna di ciascuno Stato contraente, ed elenca una serie di criteri (tie breaker rules) da applicare, nell’ordine gerarchico in cui sono esposti, nel caso in cui ricorra un’ipotesi di doppia residenza (dual residence). La risoluzione dei “conflitti” in materia di residenza fiscale delle persone fisiche (individual) rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale all’interno del Modello di Convenzione:
innanzitutto, permette di identificare lo Stato che avrà il diritto di assoggettare a imposizione in modo illimitato (full tax liability) i redditi di un soggetto; in via residuale, definisce lo Stato della fonte (source State) nel caso di redditi prodotti al di fuori dello Stato di residenza. La crescente mobilità delle persone, spinte da esigenze personali (come la ricerca di un miglior tenore di vita), lavorative e di investimento, nonché il contrasto ai fenomeni di esteroresidenza fittizia da parte delle amministrazioni fiscali (su cui, per l’Italia, è intervenuto il provvedimento n. 43999/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) non hanno fatto altro che ampliare il numero di soggetti che potenzialmente potrebbero essere coinvolti da questioni relative alla residenza.
 
I criteri per determinare la residenza nel Modello Ocse di Convenzione
Secondo le indicazioni confermate anche nel nuovo modello, nel caso in cui una persona fisica, in base alla legislazione degli Stati contraenti, sia considerata residente in entrambi gli Stati, la sua posizione sarà determinata seguendo questa sequenza:
a) la residenza sarà nello Stato contraente nel quale il soggetto abbia un’abitazione permanente a disposizione (permanent home available). Nel caso in cui disponga di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, la preferenza è accordata allo Stato nel quale si trova il cosiddetto “centro degli interessi vitali”;
b) se lo Stato contraente nel quale si trova il centro degli interessi vitali non può essere determinato o il soggetto non dispone di un’abitazione permanente in nessuno degli Stati contraenti, la residenza sarà riconducibile allo Stato nel quale dimora abitualmente (habitual abode);
c) qualora la dimora abituale sia individuabile in entrambi gli Stati contraenti oppure non lo sia in nessuno dei due, il soggetto sarà considerato residente nello Stato contraente del quale possiede la nazionalità;
d) infine, se possiede la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o non possiede la nazionalità di nessuno dei due, le autorità competenti dei due Paesi determineranno la residenza con una procedura amichevole, indicata all’articolo 25 dello stesso Modello Ocse.
 
Le novità sui concetti di “abitazione permanente a disposizione” e “dimora abituale”
Le modifiche contenute nella versione 2017 del Commentario all’articolo 4 hanno riguardato diversi punti. Innanzitutto, è stato chiarito che non può essere considerata abitazione permanente a disposizione (permanent home available) un alloggio concesso in locazione a “soggetti non correlati”, cioè a soggetti terzi. Non essendo presente alcuna precisazione in merito alla categoria dei “soggetti non correlati”, l’espressione potrebbe essere intesa come volontà di escludere eventuali locazioni concesse non solo nell’ambito del nucleo famigliare ma anche ad altri soggetti esterni che in qualche modo possano avere stretti legami con la persona. Inoltre, è stata fatta maggiore chiarezza sulla nozione di dimora abituale (habitual abode). In
particolare, è stato rafforzato il concetto per cui è possibile ricorrere alla dimora abituale nel caso in cui essa sia identificabile solo in uno dei due Paesi coinvolti, pur in presenza di un’abitazione permanente a disposizione in entrambi e nell’impossibilità di stabilire il centro degli interessi vitali. Inoltre, è stato chiarito che il riscontro sulla dimora abituale non è effettuabile semplicemente individuando in quale dei due Stati l’individuo ha passato più giorni, ma occorre
verificare l’abitualità della dimora secondo tre criteri introdotti ex novo dall’Ocse, vale a dire frequenza, durata e regolarità dei soggiorni. È necessario però che i soggiorni si contestualizzino nella consuetudinaria (settled routine) vita della persona e non siano riconducibili a situazioni temporanee. Si tratta di analizzare, infatti, un periodo sufficiente ad accertare le abituali condizioni di vita, avendo cura di considerare periodi nei quali non sussistono modifiche rilevanti nella situazione personale, come ad esempio separazioni e divorzi.
 
fonte FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it)

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