Dal 1 Gennaio 2019 tutte le società che esercitano attività di vendita di beni per corrispondenza destinati al territorio nazionale per un volume di affari annuo pari almeno a CHF 100mila , saranno assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in quanto il luogo della cessione sarà considerato il territorio elvetico.
In base alle nuove regole il luogo della cessione sarà considerato posto all’estero fino alla fine del mese in cui il fornitore raggiunge il limite previsto dal nuovo regolamento mentre, a partire dal mese successivo, si considererà realizzato il presupposto territoriale per l’applicazione dell’imposta e la società dovrà fatturare come operazioni imponibili i cd. “piccoli invii per corrispondenza” destinati alla clientela svizzera, al pari delle forniture effettuate sul territorio svizzero.
La regola varrà anche per le imprese che sono già soggetti passivi in Svizzera e che, d’ora in avanti, dovranno applicare l’imposta sui piccoli invii, fino ad ora esenti, sulle importazione di beni destinati al territorio svizzero dal mese successivo al superamento della soglia dei 100 mila franchi.
Inoltre, dal momento in cui i piccoli invii diventano operazioni imponibili la società dovrà applicare indistintamente l’Iva su tutte le forniture di beni trasportati o spediti in Svizzera dall’estero e potrà al contempo cominciare a godere del diritto alla detrazione dell’imposta.
L’ordinanza apporta modifiche alla legge sull’Iva al fine di consentire alle imprese che operano per corrispondenza, che sono assoggettate all’imposta per la prima volta e che non hanno sede legale, domicilio o luogo di stabilimento sul territorio svizzero, di poter far valere le imposte fatturate prima dell’inizio dell’assoggettamento attraverso l’apposita procedura di rimborso.
Il nuovo regolamento chiude con una disposizione transitoria diretta a chi è soggetto passivo Iva alla data del 1° gennaio 2019 secondo cui, se la cifra d’affari realizzata nel 2018 è di almeno 100 mila franchi ed è presumibile che il cedente eseguirà anche nel 2019 un tale volume di forniture, l’assoggettamento a Iva decorrerà dal 1° gennaio 2019.