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Scambio di informazioni: Attivo da marzo un nuovo sistema che potrà essere utilizzato esclusivamente dagli istituti finanziari elvetici

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha reso noto che dallo scorso 20 marzo 2017 è attiva sul proprio sito internet la nuova piattaforma elettronica denominata AFC SUISSE TAX, che sarà utilizzata obbligatoriamente dagli istituti finanziari elvetici per le comunicazioni attinenti lo scambio automatico internazionale di informazioni ai fini fiscali.
Le basi legali per lo scambio automatico sono entrate in vigore in Svizzera l’1 gennaio di quest’anno e nel 2018 si potrà procedere al primo flusso di dati con gli Stati partner.

La normativa elvetica sullo scambio automatico delle informazioni: L’articolo 13 della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI del 2015) prevede specifici obblighi in capo agli intermediari finanziari svizzeri, tenuti allo scambio automatico di informazioni sulla base di un accordo multilaterale o di altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

I termini per effettuare la registrazione: Entro la fine del 2017 tali soggetti (ossia istituti di deposito, istituti di custodia, enti di investimento o imprese di assicurazione) devono registrarsi spontaneamente all’AFC SUISSE TAX, indicando:

  • la denominazione e la sede legale;
  • il numero IDI;
  • la natura dell’attività;
  • la data dell’inizio dell’attività.

Come effettuare la registrazione: La registrazione potrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma AFC SUISSE TAX reperibile sul sito internet dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni e non saranno ammesse registrazioni in formato cartaceo. A tal fine nel sito dell’AFC è stata resa disponibile una dettagliata guida sul processo di registrazione. Una volta eseguita la registrazione, l’istituto finanziario riceverà per posta una richiesta di procura per la nomina del cosiddetto superuser, il quale assumerà tutti gli obblighi giuridici legati all’utilizzo del portale per conto dell’istituto finanziario. La procura diventerà efficace dal momento in cui l’istituto finanziario avrà rispedito all’Amministrazione federale la richiesta firmata in modalità giuridicamente valida. Da questo momento l’utente potrà accedere a tutti i servizi offerti da AFC SUISSE TAX. Quando annullare la registrazione: Se l’istituto finanziario dovesse cessare la propria attività commerciale o dovesse terminare la qualifica di soggetto tenuto alla comunicazione, l’iscrizione dovrà essere annullata a cura dello stesso istituto. L’Amministrazione finanziaria svizzera avrà il compito di verificare la disdetta, comunicandone la conferma o l’eventuale rifiuto. I servizi diversi dallo scambio di informazioni: Per tutti i servizi diversi dallo scambio di informazioni, ad es. i servizi che attengono l’ambito Iva o il rimborso dell’imposta preventiva, è prevista una modalità libera di disdetta dall’autenticazione al portale, che potrà essere effettuata in qualsiasi momento (anche senza motivazione) da parte di ognuna delle due controparti. Dal punto di vista operativo, l’AFC invierà periodicamente via mail agli istituti finanziari tenuti alla comunicazione, agli indirizzi di posta elettronica registrati, un promemoria per la scadenza del termine per la trasmissione della comunicazione relativa allo scambio automatico di informazioni.

Gli standard di sicurezza del portale: Il portale si fonda sugli standard di sicurezza di ultima generazione in quanto la trasmissione dei dati avviene in forma crittografata i cui contenuti non sono visibili a terzi.

Sebbene l’attivazione della funzione di registrazione sul portale AFC SUISSE TAX rappresenti un passo importante verso l’attuazione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, con la prima registrazione degli istituti finanziari non si procederà immediatamente allo scambio di informazioni. Infatti, a partire dalla prossima estate, l’AFC comunicherà l’inizio di una fase pilota in cui gli intermediari finanziari obbligati alla comunicazione potranno inoltrare all’Amministrazione federale delle contribuzioni le informazioni destinate allo scambio.

Fonte: Newsletter FiscoOggi - 7 Aprile 2017

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